Brevi cenni in materia di mediazione
A) LE MATERIE
Dal 21 settembre 2013 con l’approvazione del decreto “del fare” è stato reintrodotto il tentativo obbligatorio di mediazione che la Corte Costituzionale con sentenza n.272/2012 aveva “ bocciato” per eccesso di delega.
Ad oggi il tentativo di mediazione è obbligatorio per le seguenti materie:
- contratti assicurativi bancari e finanziari;
- condominio;
- successioni ereditarie;
- divisioni;
- patti di famiglia;
- diritti reali;
- comodato;
- affitto di ramo di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Rimane ferma in ogni caso la possibilità di accedere volontariamente alla mediazione per tutte le controversie vertenti su diritti disponibili ( recupero crediti, forniture etc. ) e nei casi in cui sia prevista da una clausola statutaria o contrattuale e nei casi in cui viene delegata dal Giudice.
Materie volontarie oggetto di mediazione :
- controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese;
- contratti di vendita somministrazione, distribuzione, agenzia, trasporto e deposito;
- contratti di appalto e subappalto;
- prestazioni d’opera e servizi;
B)LE NOVITA’
Le novità introdotte dal Decreto del fare in materia di mediazione sono molteplici:
- La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
- Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.
- Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
- La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
- Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
- Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. In caso di mancato accordo, i costi della mediazione sono gratuiti.
- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
C) I VANTAGGI
Da un punto di vista operativo e pratico alla luce della reintroduzione dell’istituto della mediazione appare pacifico che tale istituto rappresenti solo ed esclusivamente dei vantaggi.
In particolare con l’inserimento nei contratti della clausola relativa alla mediazione le parti contraenti potranno:
1) in caso di verbale positivo sottoscritto dinanzi all’Organismo di Mediazione le parti potranno ottenere un immediato titolo esecutivo. Se consideriamo il caso più comune dei piani di rientro la parte inadempiente sarebbe “aggredibile” sin dal primo mancato pagamento della rata eventualmente rateizzata con contestuale notifica del precetto e successivo pignoramento;
2) Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
3) Celerità del procedimento che dovrà essere definito per legge entro tre mesi;
D)LE PROPOSTE
La mediazione può svolgersi anche presso enti privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
La EA Conciliazioni è iscritta al n. 858 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.
La società è presente sull’intero territorio nazionale con mediatori esperti. Crede molto nell’istituto della mediazione come alternativa alla risoluzione delle controversie e mi dava incarico di rappresentarLe le seguenti proposte:
A) Apertura di uno sportello dedicato alla diffusione dell’istituto della mediazione civile e commerciale presso la Vs. sede con presenza settimanale anche dello scrivente avvocato da concordare con la Vs. amministrazione;
B) Apertura di un link relativo all’istituto della mediazione con filo diretto domanda/risposta da parte degli associati;
C) Inserimento della clausola di mediazione nei contratti da stipularsi.*[1]
[1] “… ogni controversia relativa alla esecuzione, attuazione, interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà preliminarmente ed obbligatoriamente devoluta all'Organismo di Mediazione EA Conciliazioni srl con sede in Napoli alla Via Medina n.17 e/o presso loro sede operativa di ________________".